L’anticipo permette una riduzione del canone di noleggio a fronte del versamento anticipato di parte del capitale. Corrispondendo, infatti, una percentuale compresa tra il 10% ed il 40% del valore del listino dell’auto, viene proporzionalmente calcolato un canone mensile che tiene conto della restante quota finanziaria e dei servizi inclusi. L’importo versato dal cliente sarà fatturato applicando imposta sul valore aggiunto e costituisce quota finanziaria dei canoni.
E’ un deposito infruttifero stabilito in misura al singolo ordine. Il locatore ha facoltà di determinare la misura di tale deposito senza alcun limite specifico se non quello ricavabile dai principi generali della proporzionalità rispetto all’interesse che si intende perseguire, ovvero della garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento del canone di noleggio e degli oneri accessori. L’importo versato dal cliente sarà fatturato e restituito alla scadenza del contratto.
Veicoli concessi ad Agenti di commercio e rappresentanti, ovvero coloro che assumono, stabilmente e dietro retribuzione, l’incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio. L’agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto a favore del quale presta la propria opera.
Deducibilità | Detraibilità | ||
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Noleggio | Servizi | Noleggio | Servizi |
80 %* | 80 % | 100 % | 100 % |
* Fino a € 5.164,57 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo.
Veicoli concessi a Professionisti o esercenti arte e professione in forma individuale. Si definisce tale colui che, avvalendosi di uno specifico titolo di studio, svolge attività di carattere intellettuale senza avere datori di lavoro e con un impiego minimo di persone, mezzi e capitali (Art. 2222 e seguenti c.c.). E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (Art. 2082 e seguenti cc).
Deducibilità | Detraibilità | ||
---|---|---|---|
Noleggio | Servizi | Noleggio | Servizi |
20 %* | 20 % | 40 % | 40 % |
* Fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo
E’ una società di persone che può esercitare solo attività non commerciali ed è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese (art. 2251 e 2290 c.c.). L’associazione, invece, è un ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche legate dal perseguimento di uno scopo comune (art. 14 e seguenti).
Deducibilità | Detraibilità | ||
---|---|---|---|
Noleggio | Servizi | Noleggio | Servizi |
20 %* | 20 % | 40 % | 40 % |
* Fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo
I veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi (Circolare dell’A. delle E. n. 48/E – III – 17104 del 10 febbraio 1998).
Deducibilità | Detraibilità | ||
---|---|---|---|
Noleggio | Servizi | Noleggio | Servizi |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Si tratta di tutti i casi in cui il veicolo non può essere considerato strumentale all’attività d’impresa (ossia indispensabile) ma è a disposizione della stessa (Art. 164 comma 1 DPR 917/1986 – TUIR).
Deducibilità | Detraibilità | ||
---|---|---|---|
Noleggio | Servizi | Noleggio | Servizi |
20 %* | 20 % | 40 % | 40 % |
* Fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo e limitatamente al singolo veicolo
L’utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative sia per esigenze personali (Risoluzione Ministero Economia e Finanze 20 febbraio 2008, n 6/ DPF). Si parla di uso promiscuo quando il datore di lavoro assegna ad uno specifico dipendente il veicolo al fine di espletare l’attività di lavoro e consenta anche l’uso personale dello stesso.
Deducibilità | Detraibilità | ||
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Noleggio | Servizio | Noleggio | Servizio |
70 % | 70 % | 40 % | 40 % |
In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.
In busta paga, pertanto, va incluso un importo calcolato moltiplicando il costo chilometrico di esercizio del veicolo (tabelle ACI) per una percorrenza annua forfettaria di 4.500 Km (30% di 15.000 Km). (Art. 51 comma 4 lettera “a” del TUIR).
Le tabelle ACI sono disponibili sul sito: https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html
Gli autoveicoli possono essere attribuiti ad amministratori legati all’azienda con un contratto di collaborazione.
Il trattamento fiscale varia a seconda del tipo di utilizzo:
USO PROMISCUO
L’uso promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto viene utilizzato sia per finalità lavorative sia per esigenze personali (Circolare Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, n.1/E).
Deducibilità | Detraibilità | |
---|---|---|
Fringe Benefit | Costi eccedenti | Costi eccedenti |
30 %* | 20 % | 40 % |
*Compenso spettante all’amministratore, ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle Aci
USO PERSONALE ESCLUSIVO
In questo caso l’assegnazione costituisce compenso in natura da valorizzare al valore normale (canone medio di noleggio) e, pertanto, tutte le spese deducibili nei limiti in cui concorrono a formare il suddetto compenso (Art. 95 del Tuir).
Si tratta di veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse (Art. 54, comma 1, lettera d) del codice della strada.
No, ci sono elementi che impattano sulla deducibilità integrale o parziale indipendentemente da come sia stato immatricolato il mezzo.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate n.181492 del 6/12/2006)
Gli elementi per la verifica vanno desunti dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro. L’autocarro non potrà beneficiare della deduzione integrale se il libretto di circolazione riporta congiuntamente le seguenti indicazioni:
Qualora siano presenti tutte e tre le caratteristiche sopra riportate sarà necessario (e decisivo) ricorrere al conteggio utilizzando la formula indicata nel provvedimento ovvero:
IMMATRICOLAZIONE = Kw / P = Mc - T(t) | |||
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Kw = potenza motore in kilowatt | P = portata del veicolo | Mc = massa complessiva | T(t) = tara espressa in tonnellate |
Se il rapporto è < 180, il veicolo può essere considerato anche fiscalmente autocarro pertanto i costi sostenuti sono deducibili al 100% (e l’iva detraibile al 100%).
Se rapporto è >= 180, l’autocarro dovrà essere considerato fiscalmente come autovettura e la deduzione dipenderà dall’uso del mezzo.
Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2.500 centimetri cubici (c.d “beni di lusso elencati nella tabella B del Dpr 633/42) che formano oggetto dell’attività d’impresa; l’onere della prova spetta all’impresa. (Art.1 comma 261, lett. e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
Inoltre:
In tutti questi casi l’IVA è detraibile al 40%.